CITAZIONE
STANGATA DEL GIUDICE SPORTIVO SULL' ANCONA.
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA'AMMENDA
-€ 1000 ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 22° minuto circa del primo tempo un bastone verso un dirigente delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
-VIRGILI ALBERTO (ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
-FIORILLO GERARDO (ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa 30 metri per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale)
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
-CAPITANI GIANMARCO (ANCONA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.